Sez. 2, Sentenza n. 10713 del 10/05/2006 (Rv. 589647 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Tentativo di conciliazione ex art. 29 legge 794 del 1942 - Obbligatorietà - Esclusione - Mancato esperimento - Irrilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato di cui alla legge n. 794 del 1942, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29, che non è obbligatorio, non costituisce motivo di nullità.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)