Sez. U, Sentenza n. 11212 del 06/11/1998 (Rv. 520460 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Contributi o indennità concessi dalla legge in favore di privati, senza potere discrezionale della P.A. - Diritto soggettivo in capo al privato - Sussistenza - Potere di sospensione o di revoca da parte della P.A. - Esclusione - Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Quando alla pubblica amministrazione non è attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo in favore di un privato (in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge in capo ad un determinato soggetto), ed alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suo conseguimento; diritto relativamente al quale la pubblica amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di revoca o di sospensione, se non nell'ambito del potere di autotutela e solo con riferimento al difetto dei presupposti (nella specie, la legge regionale Puglia n. 15 del 1978, poi modificata dalla legge regionale n. 29 del 1982, prevede la concessione, a seguito dello svolgimento di un determinato "iter", di un'indennità compensativa annua in favore di imprenditori agricoli che operino in zone montane e svantaggiate; l'imprenditore ricorrente aveva svolto con esito favorevole l'intero "iter" per il conseguimento dell'indennità menzionata, seguito dall'emissione dei provvedimenti di erogazione consentiti dalle disponibilità di bilancio; la Regione aveva però sospeso l'erogazione in attesa del rifinanziamento dell'indennità; la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha stabilito che il privato ha ormai conseguito un vero e proprio diritto soggettivo all'indennità e che la relativa controversia rientra, quindi, nella giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 03/03/1978 num. 15 art. 20, Legge Reg. Puglia 03/11/1982 num. 29 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)