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Sez. U, Sentenza n. 554 del 09/08/2000 (Rv. 539341 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Contributi previsti dalla legge in favore di privati - Assenza di potere discrezionale della P.A. - Conseguenze - Revoca, sospensione o mancata concessione del contributo - Controversie - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539341-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Nella ipotesi in cui alla pubblica amministrazione non risulti attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo in favore di un privato (per essere il contributo stesso direttamente previsto dalla legge), essendole, per converso, demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al conseguimento del contributo stesso, diritto in ordine al quale la pubblica amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale, bensì della sola facoltà di autotutela nei limiti della verifica del difetto dei correlativi presupposti, con la conseguenza che, al di là di tale verifica, l'eventuale provvedimento con il quale il contributo venga denegato, revocato o sospeso è inidoneo a degradare il diritto soggettivo a mero interesse legittimo, e le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'AGO, cui va riconosciuto il potere di disapplicare quel provvedimento, ove illegittimo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865.

Riferimenti normativi: Legge 22/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)