Sez. 1, Sentenza n. 12556 del 08/07/2004 (Rv. 574321 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conto corrente affidato - Saldo negativo - Cessione di credito in favore dell'istituto di credito - Funzione solutoria della cessione - Configurabilità anche in caso di contestuale concessione di ulteriore credito da parte della banca.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare di atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, ai sensi dell'art. 67, primo comma, numero 2), legge fall., allorché il conto corrente affidato, intrattenuto dal debitore con l'istituto di credito, presenti un saldo negativo, la funzione solutoria di una cessione non può essere esclusa in virtù della mera contestuale concessione di un ulteriore credito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)