Sez. 1, Sentenza n. 2990 del 16/02/2016 (Rv. 638675 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Decreto reiettivo del reclamo avverso il rigetto della domanda di risoluzione - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE
Il decreto con cui la corte d'appello, in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza del creditore di risoluzione del concordato preventivo, confermi il predetto diniego, non è impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost., attesa la sua inidoneità a precludere una rinnovazione della richiesta da parte del medesimo reclamante o di altri creditori insoddisfatti, mancando i profili di definitività necessari per rendere ammissibile il ricorso straordinario.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)