Sez. 1, Sentenza n. 16656 del 19/06/2008 (Rv. 603496 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Richiesta di riapertura del fallimento - Diniego della corte d'appello - Ricorribilità in cassazione del relativo decreto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il decreto con cui la corte d'appello, in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza del creditore di riapertura del fallimento, conferma il predetto diniego, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè tale provvedimento non incide in via sostanziale e definitiva sul diritto del creditore stesso, il quale può riproporre la propria istanza ovvero anche agire in sede ordinaria, con azione di accertamento o di condanna.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)