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Sez. 5, Sentenza n. 22000 del 28/10/2015 (Rv. 637010 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Portata - Impugnazione di cartella di pagamento contenente rideterminazione delle sanzioni - Lite pendente - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637010-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, integra lite pendente ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 l'impugnazione della cartella di pagamento con cui, all'esito della diversa determinazione giudiziale dell'imposta, sia stata riquantificata la sanzione, atteso che, da un lato, la cartella di pagamento non preceduta da altra comunicazione della pretesa fiscale va qualificata, a prescindere dalla sua formale definizione, atto d'imposizione e, dall'altro, l'irrogazione della sanzione, sebbene derivante da rideterminazione giudiziale, costituisce un atto impositivo e non di mera riscossione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)