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Sez. 5, Sentenza n. 14811 del 05/07/2011 (Rv. 618591 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti - Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Portata - Cartella esattoriale - Contestuale irrogazione di sanzioni - Configurabilità di lite pendente - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618591-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, non è ravvisabile "lite pendente", suscettibile di definizione a norma dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quando l'atto impugnato sia una cartella emessa a seguito di mera liquidazione di imposta, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione presentata dal contribuente, e quindi un atto esecutivo e non impositivo, non modificandosi tale sua natura anche se contestualmente siano state irrogate le sanzioni, dal momento che queste ultime ineriscono all'imposta principale nello stesso contesto documentata. (Fattispecie relativa alla cartella di pagamento dell'IVA e delle relative sanzioni, emessa a seguito della liquidazione dell'imposta in base alla prescritta dichiarazione).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)