Sez. 5, Sentenza n. 15548 del 02/07/2009 (Rv. 608699 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Cartella di pagamento emessa a seguito di dichiarazione del contribuente - Impugnazione - Definizione agevolata della lite - Ammissibilità - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la definizione agevolata ex art. 16 della l. n. 289 del 2001 in un caso in cui era stata impugnata una cartella di pagamento relativa all'IRPEF ed al SSN, con relative sanzioni, liquidata sulla scorta della dichiarazione del contribuente).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)