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Sez. 2, Sentenza n. 5910 del 11/10/1983 (Rv. 430752 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE EX ART. 1329 COD. CIV. - FISSAZIONE DA PARTE DEL PROPONENTE - OBBLIGATORIETÀ - MANCATA PREDETERMINAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430752-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE EX ART. 1329 COD. CIV. - FISSAZIONE DA PARTE DEL PROPONENTE - OBBLIGATORIETÀ - MANCATA PREDETERMINAZIONE - CONSEGUENZE.*

Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta costituisce elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 1329 cod. civ. (proposta irrevocabile) e deve essere fissato dallo stesso proponente, nel medesimo documento contenente la proposta o con altro atto nella Forma richiesta dalla natura del contratto; in Mancanza di tale predeterminazione, che non può essere sostituita dai criteri di integrazione previsti in altre ipotesi non assimilabili, la proposta deve essere considerata pura e semplice ed è, perciò, revocabile per atto di volontà del proponente, nonché soggetta a perdere efficacia in caso di morte o di perdita di capacità di quest'ultimo. (V 1011/81, mass n 411539; (V 3177/76, mass n 381957; (V 3309/75, mass n 377433).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)