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Sez. 3, Sentenza n. 3309 del 13/10/1975 (Rv. 377433 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE - FISSAZIONE DA PARTE DEL PROPONENTE - MANCANZA - PROPOSTA REVOCABILE.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377433-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE - FISSAZIONE DA PARTE DEL PROPONENTE - MANCANZA - PROPOSTA REVOCABILE.*

Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantener ferma la proposta, ai sensi dell'art 1329 cod civ, costituendo elemento essenziale della proposta irrevocabile, deve essere fissato dallo stesso proponente; in Mancanza di tale predeterminazione, la proposta, dovendo considerarsi pura e semplice, e revocabile a norma dello art 1328, primo comma, cod civ, finche il contratto non sia concluso. Ne, per mantenere il carattere irrevocabile della proposta, puo farsi ricorso ad altri meccanismi di Determinazione del termine predisposti dal codice civile ed in particolare: a) non per analogia a quello dell'art 1183, che, regolando il tempo dell'adempimento, ha riguardo non gia alla formazione della fonte dell'obbligazione (il contratto), ma alla sua esecuzione: b) non a quello dell'art 1331 cod proc civ, non richiamabile analogicamente, stante il suo carattere di eccezione al principio di revocabilita della proposta (art 1328) e stante la differente natura dell'opzione (contratto) e della proposta (atto prenegoziale unilaterale); C) non a quello dell'art 1326 cod proc civ, che, parlando di 'termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli Usì e riferendosi alla accettazione, concerne l'oblato e non il proponente. (Conf 2103/75, mass n 375843).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)