Sez. L - , Sentenza n. 23791 del 24/09/2019 (Rv. 655065 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Contributi previdenziali - Coadiutore familiare dell’imprenditore commerciale - Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex art. 2 della l. n. 613 del 1966 - Eccezioni - Associazione in partecipazione - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
In tema di contributi previdenziali per il familiare coadiutore dell'imprenditore commerciale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex art. 2 della l. n. 613 del 1966 anche nel caso in cui il lavoro sia stato formalizzato come rapporto di associazione in partecipazione, non rientrando tale tipologia contrattuale tra le eccezioni normativamente previste che riguardano esclusivamente il coadiutore soggetto all'assicurazione generale obbligatoria quale lavoratore dipendente o apprendista.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)