Sez. L, Ordinanza n. 1559 del 23/01/2020 (Rv. 656654 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Contributi previdenziali - Socio amministratore di società a responsabilità limitata - Familiari coadiutori - Doppia contribuzione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
I familiari coadiutori che, oltre ad esercitare lavoro autonomo, per il quale vale l'obbligo della iscrizione presso la gestione separata, partecipino personalmente, con abitualità e prevalenza, al lavoro dell'azienda commerciale, nella specie società a responsabilità limitata, devono essere iscritti anche alla gestione commercianti, a cura del socio amministratore, onde evitare che la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale, grazie allo schermo societario. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto sussistente l'obbligo della doppia contribuzione per i figli del socio amministratore, consiglieri di amministrazione ed altresì coadiutori).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)