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Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 09/04/2003 (Rv. 562012 - 01)

AGRICOLTURA - MINIMA UNITÀ CULTURALE - IN GENERE - NOZIONE E SANZIONI PER INOSSERVANZA | Divieto di frazionamento di terreni stabilito in relazione al rispetto della minima unità culturale - Disciplina ex art. 846 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562012-01

AGRICOLTURA - MINIMA UNITÀ CULTURALE - IN GENERE - NOZIONE E SANZIONI PER INOSSERVANZA

In materia di contratti agrari, il diritto di prelazione in favore del proprietario confinante con quello venduto, di cui all'art. 7, secondo comma, legge n. 817 del 1971, sussiste anche nell'ipotesi in cui, in occasione dell'alienazione, siano creati artificiosi diaframmi al fine di eliminare il requisito della confinanza fisica tra i suoli, onde precludere l'esercizio del diritto di prelazione. Allo scopo, peraltro, non è sufficiente che una porzione di fondo sia stata riservata alla parte alienante esclusivamente al fine di evitare il sorgere del diritto di prelazione o che lo sfruttamento dei fondi, risultanti dalla divisione, sia meno razionale che non la conduzione dell'intero, originario, complesso, ma è indispensabile che la porzione costituente la fascia confinaria, per le sue caratteristiche, sia destinata a rimanere sterile e incolta o sia, comunque, inidonea a qualsiasi sfruttamento coltivo autonomo, sì che possa concludersi che la porzione non ceduta è priva di qualsiasi utilità per l'alienante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 846, Cod. Civ. art. 847, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)