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Sez. 1, Sentenza n. 12315 del 05/11/1999 (Rv. 530902 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Proposizione contro l'Ufficio Provinciale IVA - Inammissibilità - Costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze - Art. 164, primo comma, cod.proc.civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1999-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530902-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la notificazione del ricorso per cassazione all'Ufficio Provinciale IVA anziché all'Amministrazione centrale dello Stato, in persona del Ministro in carica, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, come dispone l'art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, deve ritenersi inesistente e non suscettibile, quindi, di sanatoria ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ.. Pertanto, detto ricorso è inammissibile, senza che possa trovare applicazione, nella ipotesi di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze, l'art. 164, primo comma, cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)