Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 09/02/1999 (Rv. 523069 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nuovo regime ex D.Lgs. n. 546/92 - Ricorso per cassazione - Notificazione all'ufficio Finanziario - Luogo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, secondo la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 la notificazione del ricorso per cassazione va effettuata presso l'Ufficio del Ministero delle Finanze che รจ stato in giudizio nel secondo grado, a meno che in tale grado di giudizio l'amministrazione finanziaria si sia costituita per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 144, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)