Sez. 5, Ordinanza n. 717 del 04/08/2000 (Rv. 543288 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Commissione Tributaria Regionale - Ricorso del contribuente per Cassazione - Notifica all' ufficio finanziario autore dell'accertamento - Inammissibilità - Notifica al Ministro delle Finanze, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il ricorso per Cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale è inammissibile se notificato all' Ufficio che ha proceduto all' accertamento - nella specie all' Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette - dovendo invece esser notificato, a pena di inammissibilità, all'amministrazione finanziaria in persona del Ministro, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)