Sez. L, Sentenza n. 7331 del 07/08/1997 (Rv. 506550 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE | Rapporto di occasionalità necessaria con l'illecito - Sufficienza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE
La responsabilita indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso dal proprio dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro e un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questo svolte, non si richiede tuttavia un vero e proprio nesso di causalità, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze e persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre nell'ambito delle sue mansioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)