Sez. L, Sentenza n. 2154 del 16/03/1990 (Rv. 465967 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - IN GENERE - PRESUNZIONE EX ART. 2049 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - RAPPORTO DI OCCASIONALITÀ NECESSARIA TRA IL FATTO DANNOSO E LE MANSIONI DISIMPEGNATE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - IN GENERE - PRESUNZIONE EX ART. 2049 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - RAPPORTO DI OCCASIONALITÀ NECESSARIA TRA IL FATTO DANNOSO E LE MANSIONI DISIMPEGNATE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
La presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2049 cod. civ. a carico dei padroni e committenti per il danno arrecato dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, implicitamente richiamata dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, postula da un lato l'esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione e, dall'altro, un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente o del commesso e le mansioni da costoro disimpegnate: al qual fine non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, ma è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso, cioè, che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro. (nella specie, la suprema Corte, sancendo tale principio, ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano riconosciuto sussistente il suddetto rapporto di occasionalità necessaria in un caso di infortunio subito da un lavoratore per effetto di un incendio attribuibile a responsabilità di altro dipendente, il quale, avendo avuto incarico di provvedere alla pulizia di macchinari, vi aveva provveduto attingendo energia elettrica senza osservare le norme antinfortunistiche). (V 75/83, mass n 424872; (V 1111/76, mass n 379782).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)