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Sez. 3, Sentenza n. 6970 del 22/05/2001 (Rv. 546883 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE | Rapporto di occasionalità necessaria con l'illecito - Sufficienza - Trasgressione agli ordini ricevuti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546883-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE

La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra fatto dannoso del dipendente stesso e mansioni da questi espletate, senza che sia, all'uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l'esistenza di un rapporto di cd. "occasionalità necessaria", da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue competenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)