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Sez. 5, Sentenza n. 5565 del 18/04/2002 (Rv. 553799 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Modificazione del fatto costitutivo della pretesa - Alterante i termini della controversia - Inammissibilità - Fattispecie in tema di deduzione da parte dell'amministrazione finanziaria, in primo grado, di omessa fatturazione di operazioni imponibili, e, in appello, di tardiva fatturazione e di mancata registrazione di ricavi).
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553799-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Il mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda, tale da renderla inammissibile in quanto domanda nuova in appello nei soli casi in cui vengano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non introducesse una modifica non consentita della deduzione, il fatto che l'amministrazione finanziaria, che aveva proceduto, ad una rettifica della dichiarazione IVA di una società, poi impugnata dalla stessa, ed aveva dedotto l'omessa fatturazione di acconti corrisposti in relazione ad operazioni imponibili, deduca poi, in appello, la tardiva autofatturazione; ciò in considerazione della continenza di quest'ultima deduzione nella originaria "causa petendi", e della circostanza che l'art. 41, primo e sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, poi abrogato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis", sanzionava l'autofatturazione non effettuata nei trenta giorni successivi alla inutile scadenza del termine previsto per la ricezione della fattura dell'operazione imponibile senza attribuire alcun rilievo ai fini della realizzazione della violazione al successivo protrarsi o meno della condotta omissiva. La Corte ha, invece, ritenuto introdurre una modifica non consentita della domanda la questione della mancata contabilizzazione dei ricavi utilizzati per il pagamento dei predetti acconti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)