diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10576 del 04/07/2003 (Rv. 564808 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Modificazione del fatto costitutivo della pretesa - Alterazione dei termini della controversia - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564808-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, conseguendone l'inammissibilità, in appello, di una connotazione di illegittimità dell'occupazione sia ove si deduca la mancata fissazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e dell'espropriazione nell'atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità, qualora l'oggetto del contendere attenga alla mancata approvazione del piano urbanistico, sia ove si deduca l'occupazione appropriativa, ovvero l'irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio, qualora oggetto del contendere sia stata l'occupazione usurpativa, ovvero la trasformazione in assenza di dichiarazione di pubblica utilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)