Sez. L, Sentenza n. 5102 del 23/11/1977 (Rv. 388711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
La prescrizione dei crediti di lavoro inizia a decorrere durante il rapporto di lavoro, se questo sia assistito dalla garanzia di stabilita, e cioe sia regolato in modo che la validita e l'efficacia della risoluzione siano condizionate dalla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, il giudice possa sindacare tali circostanze e possa rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Cio per la generalita dei casi coincide con l'ambito di operativita della legge n 300 del 1970, stanti gli effetti attribuiti dall'art 18 all'ordine giudiziale di riassunzione, con la conseguenza che per questi rapporti, ove essi non fossero gia in precedenza ed in altro modo assistiti dalla garanzia della stabilita, la prescrizione dei crediti maturati prima dell'entrata in vigore della legge citata e iniziata a decorrere al momento della stessa entrata in vigore. (il principio e stato applicato, nella specie, ad un rapporto di lavoro con la soc P az 'Ansaldo societa generale elettromeccanicà, gia 'Ansaldo San Giorgiò). (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)