Sez. 3, Sentenza n. 47870 del 19/10/2011 Ud. (dep. 22/12/2011) Rv. 251965 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito - Struttura esclusivamente illecita - Necessità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)