Sez. L, Sentenza n. 2506 del 18/03/1999 (Rv. 524280 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Rifiuto del lavoratore avviato di stipulare il contratto di lavoro rispettoso della normativa legale e contrattuale - Obbligo del datore di lavoro di stipulare il contratto - Estinzione - Fattispecie relativa a contratto contenente clausola circa la facoltà di trasferire i lavoratori ad altra sede.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
L'obbligo del datore di lavoro di stipulare un contratto di lavoro con il lavoratore invalido beneficiario di avviamento obbligatorio viene meno a seguito del rifiuto del lavoratore di aderire ad un contratto rispettoso della normativa legale e della contrattazione collettiva. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da invalido che aveva inutilmente eccepito l'illegittimità della clausola con cui il datore di lavoro si riservava la facoltà di trasferire i dipendenti presso altre sedi di lavoro; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, in particolare rilevando la non decisività delle deduzioni relative alla pretestuosità del rifiuto del datore di lavoro di cancellare una clausola di stile, rilevando che già in appello non erano state riproposte le contestazioni circa la legittimità della clausola in questione).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)