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Sez. L, Sentenza n. 2237 del 27/02/1995 (Rv. 490748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Stipulazione del contratto - Affidamento all'autonomia delle parti - Collaborazioni dell'invalido - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie relativa a comportamento passivo di un invalido non attivatosi a contestare la propria idoneità alle mansioni di guardia giurata ed a chiedere l'attribuzione di mansioni diverse.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In base al sistema delle assunzioni obbligatorie degli invalidi (ed assimilati) disciplinato dalla legge 2 aprile 1968 n.482, in forza del provvedimento di avviamento sorge a carico del datore di lavoro un mero obbligo legale di stipulare il contratto di lavoro, e all'autonomia delle parti è affidata la determinazione dei molteplici elementi essenziali del contratto. Conseguentemente, qualora manchi la necessaria collaborazione dell'invalido, viene meno l'obbligo di stipulazione posto dalla legge a carico del datore di lavoro (nella specie, la S, C, ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto non inadempiente il datore di lavoro con riferimento al comportamento di un invalido che, a seguito dell'offerta di mansioni di guardia giurata, aveva mantenuto, fino alla instaurazione del giudizio, un comportamento passivo, non attivandosi per contestare la propria idoneità a tali mansioni né chiedendo l'attribuzione di mansioni diverse).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)