Sez. L, Sentenza n. 5661 del 20/03/2004 (Rv. 571369 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Responsabilità del datore di lavoro per mancata assunzione del disabile - Responsabilità oggettiva - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
La responsabilità risarcitoria del datore di lavoro che omette di assumere il lavoratore avviato ex legge 2 aprile 1968, n. 482, non è una forma di responsabilità oggettiva, ma risponde agli ordinari criteri di imputabilità, pertanto deve escludersi qualora non sia ravvisabile alcuna colpa nel comportamento del datore di lavoro.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di alcuna responsabilità per colpa in capo al datore di lavoro, un istituto di vigilanza, che non aveva proceduto all'assunzione del disabile in quanto, pur potendo il datore di lavoro, nella richiesta di lavoratori da avviare per il collocamento obbligatorio, solo indicare la categoria del lavoratore richiesto, ma non anche specificare la qualifica, nel caso di specie l'unica attività alla quale poteva essere adibito il personale dell'istituto - tranne tre impiegati amministrativi - era attività di guardia giurata, rispetto alla quale la ricorrente disabile mancava delle necessarie attitudini specifiche).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)