Sez. L, Sentenza n. 198 del 17/01/1989 (Rv. 461411 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO RELATIVO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO NELLA MISURA DI DETTA SVALUTAZIONE ANCHE SUCCESSIVA ALLA DOMANDA ED ALL'APPELLO - OBBLIGATORIETÀ - PREVIA DOMANDA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO RELATIVO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO NELLA MISURA DI DETTA SVALUTAZIONE ANCHE SUCCESSIVA ALLA DOMANDA ED ALL'APPELLO - OBBLIGATORIETÀ - PREVIA DOMANDA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il risarcimento del danno, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto dannoso, sicché il relativo credito, che è di valore e non di valuta, va riconosciuto d'ufficio dal giudice nella misura della svalutazione monetaria verificatasi anche dopo la domanda, ed anche in appello, indipendentemente da qualsiasi richiesta, essendo questa compresa nell'iniziale petitum della parte interessata. (V 857/86, mass n 444389).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)