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Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012 (Rv. 621236 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - IN GENERE (TITOLARITÀ) | Autorizzazione del giudice tutelare - Art. 320 cod. civ. - Promozione di giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria - Necessità - Atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni dell'incapace - Azione di rivendica e intervento volontario in giudizio - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621236-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - IN GENERE (TITOLARITÀ)

In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggiano ad atti di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessaria la predetta autorizzazione, tanto l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace, quanto l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà, giacché il provvedimento del giudice tutelare è richiesto solo quando il minore assuma la veste di attore in primo grado, ma non per le difese e gli atti diretti a resistere all'azione avversaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)