Sez. 2, Sentenza n. 1546 del 29/05/1974 (Rv. 369682 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ESTREMI - NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONI - RIVENDICAZIONE - NEGATORIA - CONFIGURABILITA - AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ESTREMI - NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONI - RIVENDICAZIONE - NEGATORIA - CONFIGURABILITA - AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'autorizzazione del giudice tutelare al genitore esercente la patria potesta e necessaria soltanto per promuovere giudizi relativi ad Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione cioe a quelli che possono recare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del disponente; non e, invece, necessaria per quelli diretti al miglioramento ed alla conservazione dei beni che fanno parte del patrimonio. L'Azione di rivendica e la negatoria servitutis danno luogo a giudizi relativi ad Atti di ordinaria amministrazione che possono, pertanto, essere promossi senza bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare. (Conf 4299'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)