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Sez. 1, Sentenza n. 5350 del 02/06/1999 (Rv. 526944 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Tassa portuale di sbarco e imbarco - Utilizzo di propria attrezzatura - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526944-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

La tassa portuale di sbarco e imbarco non ha natura di corrispettivo, ma di sopravvenienza, e lo sbarco di prodotti ne comporta il pagamento indipendentemente dalla destinazione del prodotto e dal fatto che si si sia utilizzata una propria attrezzatura al di fuori della zona demaniale del porto.

Riferimenti normativi: Legge 09/02/1963 num. 82 art. 35, Legge 28/02/1974 num. 47 art. 2, Legge 16/04/1974 num. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)