Sez. 1, Sentenza n. 5350 del 02/06/1999 (Rv. 526944 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Tassa portuale di sbarco e imbarco - Utilizzo di propria attrezzatura - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
La tassa portuale di sbarco e imbarco non ha natura di corrispettivo, ma di sopravvenienza, e lo sbarco di prodotti ne comporta il pagamento indipendentemente dalla destinazione del prodotto e dal fatto che si si sia utilizzata una propria attrezzatura al di fuori della zona demaniale del porto.
Riferimenti normativi: Legge 09/02/1963 num. 82 art. 35, Legge 28/02/1974 num. 47 art. 2, Legge 16/04/1974 num. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)