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Sez. 1, Sentenza n. 5991 del 09/07/1987 (Rv. 454370 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - TASSA PORTUALE PER LO SBARCO OD IMBARCO DI MERCI NEL PORTO DI TRIESTE - DAZIO DOGANALE O DIRITTO DI TIPO EQUIVALENTE - ESCLUSIONE - TRIBUTO INTERNO - CONSEGUENZE - CONTRASTO CON I PRINCIPI COMUNITARI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454370-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - TASSA PORTUALE PER LO SBARCO OD IMBARCO DI MERCI NEL PORTO DI TRIESTE - DAZIO DOGANALE O DIRITTO DI TIPO EQUIVALENTE - ESCLUSIONE - TRIBUTO INTERNO - CONSEGUENZE - CONTRASTO CON I PRINCIPI COMUNITARI - INSUSSISTENZA.*

La tassa portuale per lo sbarco od imbarco di merci nel porto di Trieste, che l'art. 35 della legge 9 febbraio 1963 n. 82 prevede a prescindere dalla provenienza e destinazione, e, quindi, anche con riguardo alle merci estere che vengano sbarcate per essere trasportate all'estero, come nel caso del petrolio immesso nell'oleodotto transalpino e destinato ai paesi dell'Europa centrale, non integra un dazio doganale, né un diritto di tipo equivalente, ma configura un tributo interno, qualificabile come tassa in senso stretto, in quanto correlato agli esborsi affrontati dalla amministrazione per apprestare e gestire le strutture portuali, o comunque per mantenere in condizioni di navigabilità ed utilizzabilità l'area (demaniale) del porto di Trieste ed i relativi approdi. Ne consegue, anche alla luce di criteri fissati dalla Corte di giustizia della CEE con riguardo all'analoga tassa portuale di cui all'art. 2 secondo comma del d.l. 28 febbraio 1974 n. 47, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974 n. 117 (sent. Del 16 marzo 1983 in causa n. 266 del 1981), che deve negarsi la configurabilità di un contrasto della suddetta tassa sia con i principi comunitari in tema di dazi doganali o diritti equivalenti, sia con i principi in tema di libera circolazione delle merci posti dall'accordo internazionale GATT sulle tariffe doganali (e recepiti dall'ordinamento della comunità). (V 5684/84, mass n 437357).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Legge 09/02/1963 num. 82 art. 35, Decreto Legge 28/02/1974 num. 47 art. 2, Legge 16/04/1974 num. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)