Sez. 1, Sentenza n. 9851 del 11/11/1996 (Rv. 500476 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO | Tassa portuale - Devoluzione dei suoi proventi agli enti autonomi dei porti - Natura dell'introito ai fini tributari - Parificabilità a corrispettivo - Esclusione - Riconducibilità alla natura di sopravvenienza ex art. 55 d.P.R. n. 597 del 1973.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO
La cosiddetta "tassa portuale", che è dovuta su tutte le merci "movimentate" in alcuni porti, ed i cui proventi sono devoluti all'Ente autonomo del porto nel cui ambito le merci sono state imbarcate o sbarcate, non ha natura di corrispettivo, ma di sopravvenienza, ed, in quanto tale, è suscettibile di accantonamento a norma dell'ultimo comma dell'art. 55, del d.P.R. n. 597 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 52 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 55, Decreto Legge 28/02/1974 num. 47 art. 2, Legge 16/04/1974 num. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)