Sez. 5, Sentenza n. 11233 del 23/08/2001 (Rv. 549057 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Commissione tributaria - Sanzione amministrativa - Dichiarazione di non applicabilità per errore sulla norma tributaria - Errore rilevante.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, pur dovendosi escludere che ad integrare un'obbiettiva incertezza sulla portata di una norma sia sufficiente di per sè una sua formulazione letterale in modo non assolutamente chiaro ovvero l'assenza nell'esegesi della medesima di un orientamento giurisprudenziale, al quale il destinatario del precetto possa conformare la propria condotta (ed infatti è in ogni caso onere dello stesso la ricerca dell'interpretazione più conforme alla lettera ed alla ratio legislativa), l'errore assume sicuramente rilievo, al fine della dichiarazione di non applicabilità da parte della commissione tributaria, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, delle sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, quando la disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto derivante da elementi positivi di confusione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)