Sez. 5, Sentenza n. 12067 del 09/08/2002 (Rv. 556858 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Dichiarazione di non applicabilità per errore sulla norma tributaria - Condizioni - Pendenza di controversia sul provvedimento applicativo della sanzione - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di errore sulla norma tributaria di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 546 del 1992, il potere della Commissione tributaria di dichiarare non applicabili le sanzioni non penali, previste dalle leggi tributarie, quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, postula - oltre al fatto che il contribuenti versi in una condizione di buona fede - la pendenza di una controversia incentrata sul provvedimento amministrativo che abbia applicato le sanzioni (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che possa costituire controversia idonea all'applicazione della menzionata previsione in tema di errore, la controversia "de qua", originata dall'impugnazione di una cartella esattoriale relativa all'iscrizione a ruolo dell'imposta e delle sanzioni che il contribuente aveva inteso contestare in ragione della mancata applicazione del condono, richiesto, ai sensi della legge n. 413 del 1991, solo dopo che l'accertamento tributario era divenuto definitivo)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)