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Sez. 2, Sentenza n. 1257 del 18/02/1983 (Rv. 426038 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - INDIVIDUAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI - ACCERTAMENTO RELATIVO - OBBLIGHI DELL'INTERPRETE.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426038-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - INDIVIDUAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI - ACCERTAMENTO RELATIVO - OBBLIGHI DELL'INTERPRETE.*

In tema di interpretazione del contratto, poiché il testo letterale dello stesso deve costituire la base primaria per l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti, tale individuazione deve avvenire non già utilizzando ed isolando frammenti letterali della clausola da interpretare, bensì considerando il testo letterale di detta clausola nella sua complessità, e cioè coordinando tra loro le varie espressioni letterali, onde ricondurle ad armonica unità e concordanza: viola siffatto canone ermeneutico il giudice del merito che, sulla base della lettura di una parte di una clausola, fissa definitivamente il significato dell'intera clausola e si preoccupa ex post di esaminare le altre parti letterali della clausola medesima per ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale considerata come primaria e delucidativa dell'intento delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)