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Sez. L, Sentenza n. 7036 del 28/11/1986 (Rv. 449111 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONE LEGALE - IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - COMPENSO PER LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO NORMALE - ESCLUSIONE - DEROGHE.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449111-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONE LEGALE - IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - COMPENSO PER LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO NORMALE - ESCLUSIONE - DEROGHE.*

La limitazione dell'orario normale di lavoro stabilita dal primo comma dell'art. 1 del R.d.l. n. 692 del 1923 non trova applicazione non soltanto nei confronti dei dirigenti, ma anche nei confronti del personale impiegatizio con funzioni direttive (quale, nella specie, l'impiegato di ottavo livello previsto dall'art. 4 C.C.n.L. 23 luglio 1979 per i dipendenti dell'industria chimica). Consegue che dirigenti e personale direttivo sono esclusi da ogni compenso per il lavoro prestato oltre l'orario normale a meno che non vengano superati i limiti di ragionevolezza imposti dalle esigenze di tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del dipendente e salva l'ipotesi in cui le parti, in deroga al principio suddetto, abbiano previsto anche per tale personale l'Obbligo di rispettare un normale orario di lavoro. (V 1971/85, mass n 439877; (V 1186/85, mass n 439305).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Contr. Coll. 23/07/1979 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)