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Sez. L, Sentenza n. 1186 del 12/02/1985 (Rv. 439305 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONE LEGALE - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439305-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONE LEGALE - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

A norma dell'art. 1, secondo comma, R.d.l. n. 692 del 1923 (convertito nella legge n. 473 del 1925) la limitazione legale dello orario di lavoro ed il conseguente compenso per lavoro straordinario non competono al personale direttivo delle aziende, personale che - ex art. 3 n. 2 del regolamento di esecuzione n. 1955 del 10 settembre 1923 - comprende non solo quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda, ma anche il personale inquadrato tra gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, salvo in ogni caso la possibilità che un limite all'orario di lavoro sia prevista dal contratto (collettivo od individuale) e sempre che non venga superato un limite quantitativo globale che consegue alla necessità di tutela della salute e dell'integrità fisico-psichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, limite apprezzabile dal giudice in relazione alle obiettive caratteristiche dell'attività in concreto richiesta alle diverse categorie di dirigenti o di impiegati con funzioni direttive. (V 339/83, mass n 425138; (V 3971/82, mass n 421919; (V 54/82, mass n 417738; (V 101/75, Corte costituzionale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)