Sez. L, Sentenza n. 1971 del 14/03/1985 (Rv. 439877 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERSONALE DIRETTIVO ED IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - LIMITE QUANTITATIVO - SUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERSONALE DIRETTIVO ED IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - LIMITE QUANTITATIVO - SUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Anche per il personale direttivo, nonché per gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, sussiste un limite quantitativo globale dell'attività lavorativa, sebbene non stabilito dalla legge (ed in particolare dal R.d.l. n. 692 del 1923 sulle limitazioni dell'orario di lavoro) o non previsto dal contratto collettivo, limite conseguente sia alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psico-fisica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, sia alle oggettive esigenze e caratteristiche dell'attività richiesta alle diverse categorie di dirigenti. È pertanto compito del giudice l'individuazione di siffatto limite previo controllo circa la ragionevolezza della durata della prestazione di lavoro, pretesa dall'imprenditore, con riferimento alla natura delle funzioni svolte ed alle effettive condizioni ed esigenze nei vari tipi di imprese. (V 4042/81, mass n 414696; (V 550/81, mass n 411026; (V 399/81, mass n 410867).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)