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Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 27/10/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157587 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ - LIMITE DI PENA FISSATO DALLA LEGGE - INFLIZIONE DI PENA DETENTIVA E PECUNIARIA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - CRITERI DI RAGGUAGLIO - PARAMETRI FISSATI DALLA LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA PENALE - FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA - APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA - RATIO E FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157587-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ - LIMITE DI PENA FISSATO DALLA LEGGE - INFLIZIONE DI PENA DETENTIVA E PECUNIARIA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - CRITERI DI RAGGUAGLIO - PARAMETRI FISSATI DALLA LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA PENALE - FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA - APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA - RATIO E FATTISPECIE.*

Ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, i più ampi parametri di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive stabiliti dalla legge di riforma del sistema penale, si applicano anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge, trattandosi di disposizione più favorevole al reo. (nella specie per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, era stata inflitta la pena di anni 1 e mesi sei di reclusione e di l. 1.400.000 di multa e la Corte ha chiarito che giustamente, tenuto conto della misura di ragguaglio in precedenza fissata dalla legge, era stata esclusa l'ammissibilità del beneficio, ma che, sulla base dei nuovi parametri, lo stesso ben poteva essere concesso ed ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata). (Conf mass n 156098; (Conf mass n 154316).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)