Sez. 1, Sentenza n. 10724 del 12/07/1982 Ud. (dep. 12/11/1982) Rv. 156098 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NUOVI CRITERI DI RAGGUAGLIO TRA PENA PECUNIARIA E PENA DETENTIVA STABILITI DALL'ART. 101 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 MODIFICATIVO DELLO ART. 135 COD. PEN. - LORO IMMEDIATA APPLICABILITÀ ANCHE IN CASSAZIONE - DINIEGO DELLA SOSPENSIONE ESCLUSIVAMENTE MOTIVATO COL LIMITE PRECLUSIVO DELL'ART. 135 COD. PEN. NON MODIFICATO - ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA SENTENZA.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NUOVI CRITERI DI RAGGUAGLIO TRA PENA PECUNIARIA E PENA DETENTIVA STABILITI DALL'ART. 101 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 MODIFICATIVO DELLO ART. 135 COD. PEN. - LORO IMMEDIATA APPLICABILITÀ ANCHE IN CASSAZIONE - DINIEGO DELLA SOSPENSIONE ESCLUSIVAMENTE MOTIVATO COL LIMITE PRECLUSIVO DELL'ART. 135 COD. PEN. NON MODIFICATO - ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA SENTENZA.*
Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena i nuovi criteri di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva stabiliti dall'art. 101 legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha sostituito l'art. 135 cod. pen., sono applicabili in tutti i procedimenti penali in corso e in ogni fase del giudizio, compreso quello di Cassazione, anche quando trattasi di reati commessi prima dell'entrata in vigore di detta legge, ed i motivi di ricorso, per essere stati presentati prima della nuova normativa, non contengono alcuna richiesta in relazione alle Disposizioni ora vigenti che per essere più favorevoli all'imputato devono trovare applicazione immediata con l'unico limite del giudicato irrevocabile. Se pertanto i giudici di merito hanno motivato il diniego di sospensione condizionale della pena esclusivamente col limite preclusivo dell'art. 135 cod. pen. non modificato si impone un nuovo esame sul punto e la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al diniego suddetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)