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Sez. 1, Sentenza n. 21092 del 09/10/2007 (Rv. 599092 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. | Giudizio di appello - Notifica al P.M. presso il giudice "ad quem" e non a quello presso il giudice "a quo" - Difetto di legittimazione dell'attore a proporre querela di falso - Sanatoria della nullità derivante dall'omessa comunicazione al P.M. - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599092-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M.

Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice "ad quem" - affinché sia posto in grado di intervenire - e non al P.M. presso il giudice "a quo", che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, a nulla rilevando l'insanabile difetto di legittimazione della parte che ha promosso il giudizio, poiché alla presenza del P.M. si collega un interesse pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)