Sez. 3, Sentenza n. 15504 del 05/11/2002 (Rv. 558236 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. | Giudizio di appello - Notificazione al Pubblico Ministero presso il giudice "a quo" - Necessità - Esclusione - Avviso al Pubblico Ministero presso il giudice del gravame - Necessità - Fondamento.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M.
Nel giudizio di appello sulla querela di falso, la notificazione dell'impugnazione all'ufficio del Pubblico Ministero presso il giudice "a quo" non è necessaria, non avendo il Pubblico Ministero qualità di parte nel giudizio di falso e non potendo, dunque, impugnare la sentenza di primo grado, né tale notificazione può sostituire l'avviso all'ufficio del Pubblico Ministero presso il giudice del gravame (procura generale presso la corte di appello), invece necessario - a pena di nullità del procedimento di appello - in considerazione dell'obbligatorietà dell'intervento dello stesso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)