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Sez. 1, Sentenza n. 18051 del 08/09/2004 (Rv. 576843 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. | Giudizio di appello - Proposizione del gravame anche nei confronti del p.m. presso il giudice "a quo" - Necessità - Esclusione - Comunicazione al p.m. presso il giudice "ad quem" - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze - Nullità del giudizio d'appello.
Stato
decisa il 2004-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576843-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M.

Nel giudizio di appello relativo alla querela di falso, mentre non è necessario che il gravame sia proposto anche nei confronti del P.M. presso il giudice "a quo" - in quanto egli non può considerarsi parte nel processo e non è legittimato a proporre impugnazione -, è necessario che la pendenza del giudizio venga comunicata al P.M. presso il giudice "ad quem", affinché egli sia posto in grado di intervenire, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., con conseguente nullità del procedimento di appello nel caso di omissione di tale comunicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)