Sez. L, Sentenza n. 4153 del 17/06/1988 (Rv. 459233 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONI - IN GENERE - PREMIO DOVUTO DAL DATORE DI LAVORO ENTRO DIECI GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO ASSICURATIVO - QUANTIFICAZIONE CON CRITERIO PRESUNTIVO - CONSEGUENTE DIRITTO DELL'INAIL AL CONGUAGLIO - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONE - PRESCRIZIONE DI TALE DIRITTO - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONI - IN GENERE - PREMIO DOVUTO DAL DATORE DI LAVORO ENTRO DIECI GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO ASSICURATIVO - QUANTIFICAZIONE CON CRITERIO PRESUNTIVO - CONSEGUENTE DIRITTO DELL'INAIL AL CONGUAGLIO - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONE - PRESCRIZIONE DI TALE DIRITTO - DECORRENZA.*
Il premio che il datore di lavoro deve versare all'Inail entro dieci giorni dall'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce la rata del premio medesimo, è quantificato con criterio presuntivo sulla base delle retribuzioni che in futuro saranno erogate ai lavoratori dipendenti e quindi è suscettibile di non essere corrispondente, sia per eccesso che per difetto, a quella che ex post risulti dovuta; pertanto l'eventuale diritto dell'Inail al conguaglio sorge per effetto della liquidazione cui l'istituto procede ex art. 28, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 e diviene esigibile a partire dal decimo giorno dalla comunicazione della liquidazione stessa fatta (ex art. 44, secondo comma, d.P.R. cit.) al datore di lavoro con la conseguenza che solo da quest'ultima data - e non già dal termine previsto per l'iniziale versamento del premio presuntivamente calcolato - comincia a decorrere la prescrizione di tale diritto a norma dell'art. 112, secondo comma, d.P.R. cit.. (V 2849/87, mass n 451967; (V 4664/87, mass n 429554).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 com. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 com. 6 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 com. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)