Sez. L, Sentenza n. 2849 del 24/03/1987 (Rv. 451967 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PREMI - CALCOLO - CREDITO RELATIVO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PREMI - CALCOLO - CREDITO RELATIVO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
I premi dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non sono prestabiliti dalla legge in Forma fissa ed automatica, ma devono essere calcolati, di volta in volta, in base alla categoria e modalità della lavorazione, all'entità o alla quantità del rischio ed alle singole voci di tariffa, cosicché tale credito diventa liquido nel momento di completamento della fattispecie e, più precisamente, in quello di accertamento del fatto generatore e di calcolo del suo preciso ammontare, laddove diventa esigibile con la comunicazione - che può avvenire con la notificazione del decreto ingiuntivo - che l'istituto creditore effettua al datore di lavoro debitore, con la conseguenza che solo dopo tali operazioni comincia a decorrere il termine prescrizionale annuale (art. 112 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124) per la sua riscossione. (Conf 4664/83, mass n 429554; (Conf 30/82, mass n 417720; (Conf 5060/80, mass n 408917).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)