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Sez. L, Sentenza n. 4664 del 09/07/1983 (Rv. 429554 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PREMI - PRESCRIZIONE ANNUALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429554-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PREMI - PRESCRIZIONE ANNUALE - DECORRENZA.*

A norma del secondo comma dell'art. 11i del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'Azione spettante all'Inail per la regolarizzazione dei premi dovutigli si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui si doveva eseguire il pagamento e pertanto, identificandosi tale giorno, ai sensi dell'art. 44 comma secondo dello stesso d.P.R., con la scadenza del decimo giorno successivo a quello della comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, la scadenza stessa costituisce anche il dies a quo del suddetto termine di prescrizione. (V 5060/80, mass n 408917; (V 2734/80, mass n 406501; (Conf 30/82, mass n 417720).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)