Sez. 3, Sentenza n. 21822 del 25/10/2010 (Rv. 614573 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Simulazione della vendita - Terzietà dell'affittuario - Retratto - Opponibilità della simulazione - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
Ai fini del riscatto agrario, l'affittuario del fondo o il confinante devono essere considerati terzi rispetto al contratto di vendita del fondo stesso concluso dal concedente con altri e, pertanto, non può esser loro opposta dall'acquirente, come causa di negazione del diritto al retratto, la simulazione di tale contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)