diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5490 del 13/10/1980 (Rv. 409361 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - INOPPONIBILITA - CONDIZIONI - RETRAENTE NEL RISCATTO AGRARIO - OPPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409361-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - INOPPONIBILITA - CONDIZIONI - RETRAENTE NEL RISCATTO AGRARIO - OPPONIBILITA.*

Sia l'art 1415, primo comma, cod civ, che stabilisce l'inopponibilita della simulazione a coloro che abbiano acquistato in buona fede dal titolare apparente, sia l'art 2652 n 4 cod civ, che esclude poter essere pregiudicati i diritti acquistati da terzi in buona fede dalla sentenza dichiarativa di Atti soggetti a trascrizione, purche l'acquisto sia avvenuto per atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda di simulazione, si riferiscono alla sola ipotesi del trasferimento del diritto controverso dal simulato acquirente ad un terzo, predisponendo una tutela per quest'ultimo. Essi, pertanto, non essendo suscettibili d'interpretazione analogica, non limitano l'opponibilita della simulazione a terzi estranei, che - come il retraente nel riscatto agrario, il quale deriva il suo diritto direttamente dalla legge (artt 8 legge 26 maggio 1965 n 590 e 7 legge 14 agosto 1971 n 817) - non vantino un acquisto dal simulato acquirente. (Conf 4933/78, mass n 394654).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)