Sez. 3, Sentenza n. 7191 del 03/09/1987 (Rv. 455320 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VENDITA DEL FONDO A TERZI - ESERCIZIO DEL RISCATTO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELL'ESISTENZA DI UNA VENDITA SIMULATA - INOPPONIBILITÀ ALL'AFFITTUARIO - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISCATTO SUBORDINATA ALL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA SIMULAZIONE - MANCANZA DI INTERESSE PER LA SUBORDINATA MA PROPONIBILITÀ PER LA PRINCIPALE - DECISIONE NEL MERITO E NON IN ORDINE AL CHIESTO ACCERTAMENTO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VENDITA DEL FONDO A TERZI - ESERCIZIO DEL RISCATTO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELL'ESISTENZA DI UNA VENDITA SIMULATA - INOPPONIBILITÀ ALL'AFFITTUARIO - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISCATTO SUBORDINATA ALL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA SIMULAZIONE - MANCANZA DI INTERESSE PER LA SUBORDINATA MA PROPONIBILITÀ PER LA PRINCIPALE - DECISIONE NEL MERITO E NON IN ORDINE AL CHIESTO ACCERTAMENTO.*
Ai fini del riscatto agrario, l'affittuario del fondo deve essere considerato terzo rispetto al contratto di vendita dello stesso concluso dal concedente con altri e, pertanto, non può essergli opposta dall'acquirente, come causa di negazione del diritto al retratto, la simulazione di tale contratto. Ne consegue che ove l'affittuario proponga domanda di riscatto, ancorché subordinata all'accertamento negativo della simulazione della vendita al terzo, la carenza di interesse per tale richiesta in conseguenza dell'inopponibilità dell'eventuale simulazione nei suoi confronti non incide sulla proponibilità della domanda di retratto, sulla cui fondatezza il giudice deve provvedere prescindendo dall'accertamento della simulazione o meno della vendita al terzo. (Conf 1961/84, mass n 434039; (Conf 4777/83, mass n 429662; (Conf 334/80, mass n 403721; (contra 5490/80, mass n 409361; (contra 4933/78, mass n 394654).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1451, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)